COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. LISI UMBERTO, VICEPRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. TECCHIENA, DEL CALCIATORE PASQUINI MARCO E DELLA SOCIETA’ POL. TECCHIENA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. LISI UMBERTO, VICEPRESIDENTE DELLA SOCIETA’ POL. TECCHIENA, DEL CALCIATORE PASQUINI MARCO E DELLA SOCIETA’ POL. TECCHIENA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale, con atto del 3 marzo 2005 protocollo 1489/271 pf/EF/en, ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il Sig. UMBERTO LISI, Vice Presidente della Pol. Tecchiena, il calciatore MARIO RISI, all’epoca dei fatti in regime di svincolo per la soc. Pol. Tecchiena, attualmente tesserato per la Soc. U.S.D. ARNARA, e la società POL. TECCHIENA, per rispondere, i primi due della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), in relazione all’art. 30 del Regolamento della LND, e la società POL. TECCHIENA per la violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta al proprio Vice Presidente. In particolare agli interessati veniva contestato il fatto di aver organizzato nel giugno 2004, un torneo di calcio A11 denominato “Memorial Giovanetti”, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Lazio, facendo inoltre dirigere le gare da arbitri del C.S.I. La Commissione Disciplinare con nota del 9.3.2005 fissava la riunione del 31 marzo 2005 per la discussione del deferimento. In detta riunione comparivano il Sig. MARCO PASQUINI, il Sig. UMBERTO LISI, sia in proprio che quale rappresentante della Società POL. TECCHIENA, nonché l’Avv. LORENZO GIUA per la Procura Federale. In merito ai fatti contestati, il Sig. LISI dichiarava di aver soltanto messo a disposizione, per lo svolgimento del Torneo, il campo della Soc. POL. TECCHIENA, e di aver inoltre autorizzato la stampa della targhe, con il nome della Società; il tutto, in buona fede, non sapendo di violare norme federali.Il calciatore Pasquini dichiarava, a sua volta, di aver organizzato il Torneo senza alcun scopo di lucro, ma esclusivamente per motivi di solidarietà, volendo onorare la memoria di un vigile del fuoco, suo amico. L’interessato, nel ribadire la sua buona fede, ha anche precisato che si fece ricorso agli arbitri del C.S.I., in quanto presso il Comitato Regionale Lazio, gli fu riferito che non vi era disponibilità di arbitri federali. La Procura, preso atto delle dichiarazioni rese dai deferiti, conclude con la richiesta di inibizione di mesi tre a carico del dirigente, Sig. UMBERTO LISI; di squalifica per quattro giornate a carico del calciatore MARIO PASQUINI; dell’ammenda di € 200,00 a carico della Società POL. TECCHIENA. La Commissione, accertata la sussistenza dei fatti, peraltro non contestati, e valutate altresì le giustificazioni addotte dagli interessati, non può non ribadire che lo svolgimento di un Torneo di calcio non autorizzato costituisce grave violazione delle norme federali, anche per il rischio di infortuni, ai quali vengono esposti i giocatori. Considerati tuttavia i motivi di natura morale per i quali è stato organizzato il torneo, ritiene di poter contenere le sanzioni nella misura richiesta dalla Procura Federale. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di comminare al Sig. LISI UMBERTO, Vice Presidente della Soc. POL. TECCHIENA, l’inibizione per tre mesi; al calciatore PASQUINI MARCO la squalifica per quattro giornate; alla Società POL. TECCHIENA l’ammenda di Euro 200,00.
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