COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare DEFERIMENTO DELL’UFFICIO TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE EL FARISSI FAHD DELLA SOCIETA’ A.S. JUNIOR 1985 E DEL SUO PRESIDENTE GUGLIELMO BELMONTE

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare DEFERIMENTO DELL’UFFICIO TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE EL FARISSI FAHD DELLA SOCIETA’ A.S. JUNIOR 1985 E DEL SUO PRESIDENTE GUGLIELMO BELMONTE L’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. ha disposto il deferimento davanti a questa Commissione Disciplinare del calciatore EL FARISSI FAHD per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. , e della Società A.S. JUNIOR 1985 ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. nonchè del suo Presidente BELMONTE GUGLIELMO ex art. 2 comma 1 C.G.S. per avere, quest’ultimo presentato richiesta di tesseramento per il suddetto calciatore straniero, allegando dichiarazione dello stesso “mai tesserato per Federazioni Estere” risultata mendace, in quanto per il tesseramento relativo a stagioni sportive precedenti, è stato chiesto il Certificato Internazionale di trasferimento alla Federazione Marocchina. L’atto di deferimento veniva notificato agli incolpati che erano presenti alla riunione fissata per il 31.3.2005. Il Sig. BELMONTE osserva che la documentazione da lui presentata fuori termine non poteva essere oggetto di valutazione da parte degli Organi competenti. Allega, altresì, la sua buona fede in quanto il calciatore era già stato tesserato con la Società ANTEL VILLA GORDIANI. Il calciatore dichiara la sua buona fede perchè ricorda di aver giocato all’età di tredici anni in una squadra che svolgeva attività scolastica ed esibisce dichiarazione 13.11.2003 della Federazione Marocchina che l’autorizza a svolgere attività calcistica. Alla luce delle risultanze documentali acquisite in atti, la responsabilità del calciatore nella violazione ascrittagli appare dimostrata, in quanto ha sottoscritto una dichiarazione secondo la quale non era mai stato tesserato in Marocco. Alla responsabilità del calciatore non può che seguire quella della Società e del suo Presidente che come diretto responsabile del tesseramento degli atleti ha firmato il documento di richiesta del tesseramento. Nè appare condivisibile l’osservanza dello stesso Presidente secondo la quale essendo stata la richiesta di tesseramento presentata oltre i termini regolamentari, gli Organi competenti avrebbero dovuto respingerla per tardività senza entrare nel merito. All’uopo va evidenziato che in tutti I casi analoghi alla presente fattispecie, si è proceduto d’ufficio ai sensi delle vigenti disposizioni che tutelano in primis la correttezza e probità sportiva. Pertanto la Commissione Disciplinare DELIBERA - di squalificare il calciatore EL FARISSI FAHD per mesi uno; - di comminare alla Società A.S. JUNIOR 1985 l’ ammenda di Euro 400,00; - di inibire il suo Presidente Sig. BELMONTE GUGLIELMO per mesi uno.
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