COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE BLASI RICCARDO (VERMICINO) SINO AL 31-12-2006 PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 27 DEL 24-3-2005 IN MERITO ALLA GARA VERMICINO – BORGHESIANA DEL 19-3-2005 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI – ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 92 del 28/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE BLASI RICCARDO (VERMICINO) SINO AL 31-12-2006 PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 27 DEL 24-3-2005 IN MERITO ALLA GARA VERMICINO – BORGHESIANA DEL 19-3-2005 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI - ROMA Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota prot. MZ/cg/318 del 18 aprile 2005 ha disposto il richiamo degli atti, ai sensi dell’art. 40 comma 9 CGS, relativi alle decisioni in epigrafe assunte del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma. L’arbitro riportava nel suo rapporto che il calciatore locale Blasi Riccardo, n. 5 in distinta, al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, gli passava vicino e dopo averlo insultato gli dava un calcetto sugli stinchi. Il competente Giudice Sportivo irrogava al calciatore la squalifica sino al 31-12-2006. La società Vermicino il successivo 6 aprile 2005 faceva pervenire una nota nella quale assumeva che l’autore del gesto incriminato sarebbe stato non già il Blasi, ma il calciatore Andrea Nagni, n. 10 in distinta, allegando altresì una dichiarazione dello stesso calciatore che si assumeva la paternità del gesto pur descritto come involontario. La società assumeva di non aver potuto presentare regolare reclamo in quanto il calciatore Nagni, subito dopo la gara era partito per un viaggio all’estero da cui aveva fatto ritorno quando i termini per il reclamo erano ormai decorsi. La Commissione Disciplinare, preso atto del richiamo atti operato ai sensi dell’articolo 40 comma 9 CGS dal Presidente del C.R. Lazio e della nota pervenuta dalla società Vermicino disponeva di sentire a supplemento di rapporto l’arbitro. Il direttore di gara confermava di non nutrire dubbi sull’identità del calciatore che lo aveva attinto con un calcio agli stinchi in quanto lo stesso era in divisa di gioco e ne aveva rilevato il numero; aggiungeva inoltre che il calciatore Blasi negli ultimi minuti di gioco si era più volte avvicinato a lui per protestare e quindi ne aveva ben impresse le fattezze; escludeva, invece, che l’autore potesse essere il Nagni che, oltre ad essere stato espulso all’ultimo minuto del tempo regolamentare, era il capitano e quindi aveva avuto molte occasioni durante la gara per colloquiare con lo stesso. Nel descrivere il gesto precisava che il calcio gli aveva provocato solo un momentaneo e lieve dolore e che aveva avuto l’impressione che il gesto mirasse non già a procurare danni fisici ma piuttosto a provocare una sua reazione. Di fronte a queste risultanze appare pienamente provata la responsabilità del calciatore Blasi Riccardo e deve considerarsi la sanzione irrogata dal primo Giudice troppo severa in rapporto all’effettiva dinamica del gesto, alle motivazioni descritte dalla stessa vittima ed alle conseguenze fisiche che ha provocato. La sanzione va quindi più equamente fissata come da dispositivo Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA § di squalificare il calciatore Blasi Riccardo (Vermicino) sino al 31-12-2005.
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