COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 29/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOC. REAL TURANIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MEDDI DANIELE (ANTICOLI CORRADO) ALLA GARA ANTICOLI CORRADO – REAL TURANIA DEL 10.4.2005 – CAMP. DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 94 del 29/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA SOC. REAL TURANIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MEDDI DANIELE (ANTICOLI CORRADO) ALLA GARA ANTICOLI CORRADO – REAL TURANIA DEL 10.4.2005 – CAMP. DI II CATEGORIA La Commissione Disciplianare, visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore Meddi Daniele in quanto squalificato per un turno per recidività in ammonizione con il C.U. del 24-3-2005, alla data di disputa della gara in epigrafe non aveva ancora scontato la sanzione così comminata; rilevato altresì che la stessa reclamante osserva come la sanzione dovesse essere scontrata ai sensi dell’articolo 17 comma 2 C.G.S. a partire dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (25-3-2004) e quindi non potesse considerarsi ai fini dell’espiazione della squalifica l’eventuale non partecipazione alla gara del 23-3-2005 GERANO – ANTICOLI CORRADO; rilevato per contro che il calciatore che ha partecipato alla gara in epigrafe è Meddi Daniele nato a Tivoli il 14-7-78 matricola 3033412 mentre il calciatore squalificato è Meddi Daniele nato a Roma il 3-5-1980 matricolo 3036541 ed è evidente che la reclamante è incorsa in errore per l’omonimia tra i due tesserati; ritenuta, pertanto, la posizione del calciatore in questione assolutamente regolare DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando il risultato acquisito sul campo ANTICOLI CORRADO 3 REAL TURANIO 0 La tassa reclamo va incamerata.
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