COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL CALCIATORE BEGA BRUNO (F.C. VIRIBUS CISTERNA MONTELLO) PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL C.G.S DELLA SOCIETA’ ATLETICO SABOTINO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 DEL CGS E DEL SUO PRESIDENTE MARAGNO LUCIANO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL CALCIATORE BEGA BRUNO (F.C. VIRIBUS CISTERNA MONTELLO) PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL C.G.S DELLA SOCIETA’ ATLETICO SABOTINO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 DEL CGS E DEL SUO PRESIDENTE MARAGNO LUCIANO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 1 CGS. Il Presidente del Comitato regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare il calciatore tesserato con il F.C. Viribus Cisterna Montello Bega Bruno, la società Atletico Sabotino ed il suo Presidente Maragno Luciano. Nel deferimento viene evidenziato che il calciatore Bega Bruno ha irregolarmente partecipato con l’Atletico Sabotino alle gare del campionato di 3^ categoria Provincia di Latina Atl. Sabotino – Atl. San Michele del 7-11-2004; Olimpia 04 – Atl. Sabotino del 14-11-2004; Atl. Sabotino – Clembofal del 21-11-2004; PRJ- Atl Sabotino del 28-11-2004; San Valentino – Atl. Sabotino del 28-11-2004 e Atl. Sabotino - Tre Cancelli del 9-1-2005. La società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, alle quali si è richiamata in sede di audizione diretta, dove afferma che il calciatore in questione risultava tesserato nella stagione sportiva 2003-2004 con la società 24.000 Baci e di aver acquisito da dirigenti di detta società le informazioni relative al tesseramento del calciatore che risultava effettivamente non più loro tesserato nella corrente stagione. Aveva quindi inoltrato il tesseramento nell’affidamento che il calciatore fosse libero dal vincolo federale e solo nel gennaio 2005 aveva ricevuto dal Comitato la comunicazione che il tesseramento non era stato considerato valido in quanto il calciatore risultava ancora tesserato per la società Viribus Cisterna Montello, in quanto il tesseramento per il 24.000 Baci era a titolo temporaneo. I fatti esposti nel deferimento risultano documentati per tabulas in quanto il calciatore de quo risulta tesserato per la società Viribus Cisterna Montello sin dall’11-9-99. La posizione dello stesso nelle fila dell’Atletico Sabotino in tutte le gare evidenziate deve essere considerata assolutamente irregolare. Le giustificazioni adottate dalla deferita sono talmente maldestre da aggravare piuttosto che alleviare le responsabilità della stessa. Infatti la deferita ha candidamente affermato di aver verificato la posizione del calciatore che andava a tesserare non già presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio ma presso la società che lo aveva avuto in carico, peraltro con vincolo temporaneo, nella stagione precedente. In tale contesto, poi, a voler credere a quanto affermato dalla deferita, apparirebbe ancora più grave la responsabilità del calciatore che ha fraudolentemente sottaciuto l’esistenza di un vincolo di ormai lunga durata con la Viribus Cisterna Montello. In alternativa si dovrebbe presumere che la società ed il calciatore abbiano concordemente rischiato l’utilizzazione in posizione irregolare, sino a che non sono stati scoperti dal Comitato e dalle altre società del girone, cessando l’utilizzazione solo dopo che erano già state disputate senza danni le sei gare elencate. Nell’uno e nell’altro caso la responsabilità di tutti i deferiti appare grave e potenzialmente idonea ad alterare il regolare svolgimento di più gare e dell’intero campionato. Infatti anche il Presidente che sottoscrive e si assume la responsabilità di tutti gli atti di tesseramento risponde direttamente della regolarità degli stessi. Le sanzioni irrogate vengono quindi fissate come da dispositivo ricordando che, decorso il termine di sette giorni dall’effettuazione della gara senza reclami o deferimenti, il risultato non può più essere oggetto di revisione e si possono adottare solo sanzioni disciplinari. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di squalificare il calciatore Bega Bruno tesserato con la società Viribus Cisterna Montello per mesi sei. Di inibire il Presidente della società Pol. Atletico Sabotino Sig. Maragno Luciano per mesi tre Di comminare alla società Pol. Atletico Sabotino l’ammenda di € 1.000,00
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