COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARCE 1932 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE VELLETRI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 79 DEL 24.3.2005 (Gara: VILLA SANTO STEFANO – ARCE del 20.3.2005 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARCE 1932 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE VELLETRI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 79 DEL 24.3.2005 (Gara: VILLA SANTO STEFANO – ARCE del 20.3.2005 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § accertato, in via preliminare, che il reclamo, come risulta dal timbro postale, è stato inoltrato in data 23.4.2005, e pertanto oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del C.U., come previsto dall’art. 32 del C.G.S.; DELIBERA § di dichiarare inammissibile il ricorso. § La tassa di reclamo viene incamerata.
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