COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. ACHILLEA 2002 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MINICHINO GIUSEPPE (S.ANGELO ROMANO) ALLA GARA ACHILLEA 2002 – S.ANGELO ROMANO DEL 1.5.2005 – CAMP. REG. JUN. “B”

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. ACHILLEA 2002 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE MINICHINO GIUSEPPE (S.ANGELO ROMANO) ALLA GARA ACHILLEA 2002 – S.ANGELO ROMANO DEL 1.5.2005 – CAMP. REG. JUN. “B” La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore MINICHINO GIUSEPPE (S.Angelo Romano) in quanto non in regola con il tesseramento federale; osservato che il calciatore in questione risulta regolarmente tesserato per la POL. S.ANGELO ROMANO dal 27.1.2001 e quindi la posizione deve intendersi assolutamente regolare; DELIBERA di respingere il reclamo confermando il risultato conseguito sul campo: ACHILLEA – S.ANGELO ROMANO 1 – 1 La tassa reclamo va incamerata.
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