COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. TECCHIENA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VENTRE DAVIDE (CASSINO 1927) ALLA GARA TECCHIENA – CASSINO 1927 DEL 30.4.2005 – CAMP. REG. JUNIORES “B”

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. TECCHIENA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VENTRE DAVIDE (CASSINO 1927) ALLA GARA TECCHIENA – CASSINO 1927 DEL 30.4.2005 – CAMP. REG. JUNIORES “B” La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore VENTRE DAVIDE in quanto alla data di disputa della gara non aveva ancora scontato la giornata di squalifica comminata con il Com. Uff. n. 88 del 21.4.2005; aggiunge la reclamante che la gara successiva alla pubblicazione del comunicato non è stata disputata per la rinuncia al Campionato della Società ANAGNI; osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, la gara CASSINO 1927 – ANAGNI del 23.4.2005, si considera valida ai fini della classifica e quindi utile per l’espiazione della squalifica; ritenuta la posizione del calciatore in questione regolare; DELIBERA di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: TECCHIENA – CASSINO 1927 La tassa reclamo va incamerata.
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