COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. ALATRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE MICHELE SETTANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 88 DEL 21.4.2005 (Gara: ALATRI – COLLEFERRO del 16.4.2005 – Camp. Juniores)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. ALATRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE MICHELE SETTANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 88 DEL 21.4.2005 (Gara: ALATRI – COLLEFERRO del 16.4.2005 – Camp. Juniores) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; con il presente reclamo l’A.S. ALATRI chiede la riduzione della squalifica fino al 31.12.2005 del calciatore MICHELE SETTANNI capitano dell’ALATRI comminata allo stesso per aver colpito con pugni e ginocchiate un avversario e per avere offeso e minacciato l’arbitro sul cui viso poggiava una mano. Adduce la reclamante che il comportamento del giocatore non può considerarsi violento, atteso che il mettere la mano sul viso dell’arbitro non è espressione di violenza nel clima di grave tensione instauratasi sul finale della gara. Accenna poi sommessamente che l’arbitro potrebbe essersi sbagliato sulla individuazione della persona. Circostanza quest’ultima chiaramente prospettata dal direttore di gara che ha bene individuato il giocatore come riferisce nel referto. Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione è appena il caso di osservare che una “manata” sul viso è senza dubbio atto violento, così come viene percepito dalla comune coscienza; oltretutto gravi appaiono le offese e le minacce profferite all’indirizzo del direttore di gara. Pertanto questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo e di confermare la squalifica del giocatore MICHELE SETTANNI fino al 31.12.2005. La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it