COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL CALCIATORE CIONFI SERGIO, DELLA SOCIETA’ SURRINA VITERBO E DEL SIG. CAMILLI GIANCARLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. SURRINA VITERBO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1 COMMA 1, DELL’ART. 2 COMMA 4 E DELL’ART. 2 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL CALCIATORE CIONFI SERGIO, DELLA SOCIETA’ SURRINA VITERBO E DEL SIG. CAMILLI GIANCARLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. SURRINA VITERBO PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 1 COMMA 1, DELL’ART. 2 COMMA 4 E DELL’ART. 2 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con atto dell’11 aprile 2005 ha deferito dinanzi a questa Commissione il calciatore Sergio CIONFI per violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., la società SURRINA VITERBO, per violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S. ed il Sig. CAMILLI Giancarlo, Presidente della società SURRINA VITERBO, per rispondere della violazione di cui all’art. 2 comma 1 del C.G.S. per l’infrazione addebitata alla società. In particolare, si contesta alla società SURRINA VITERBO, di aver utilizzato il calciatore CIONFI SERGIO nelle gare del Campionato di Seconda Categoria, VETRALLA - SURRINA VITERBO del 19.12.04 e SURRINA VITERBO – MONTALTO CALCIO del 9.1.2005, pur essendo lo stesso tesserato per la società GROTTE S. STEFANO. La Commissione, con nota del 20.04.2005, fissava la riunione del 4 maggio 2005 per la discussione del deferimento. I deferiti facevano pervenire deduzioni a difesa, per tramite dell’Avv. Claudio COZZELLA, nelle quali si respingeva ogni addebito e si facevano presenti le seguenti circostanze: a) il calciatore CIONFI, già tesserato per la società GROTTE S. STEFANO, alla fine del mese di novembre 2004 aveva ottenuto lo svincolo dalla predetta società, come risultava comprovato dalla esibita copia fotostatica della lista di svincolo ove appare apposta la crocetta acanto al nome del suddetto calciatore; b) Il Presidente della società SURRINA VITERBO aveva contattato ripetutamente la società GROTTE S. STEFANO, ottenendo ampie assicurazioni circa il buon esito delle operazioni di svincolo, sicchè, spedita in data 18.12.2004 la richiesta di tesseramento, il CIONFI aveva partecipato, il giorno successivo, alla gara VETRALLA – SURRINA VITERBO Ciò posto, si ribadiva, pertanto, la totale buona fede dei deferiti in merito ai fatti contestati, la cui responsabilità doveva invece imputarsi al comportamento scorretto della società GROTTE S. STEFANO, la quale aveva omesso di inviare nei termini la propria lista di svincolo, senza avvertire il calciatore CIONFI e neppure la società SURRINA VITERBO. I fatti che hanno dato origine al deferimento, risultano comprovati “per tabulas”, in quanto il calciatore CIONFI ha partecipato alle gare VETRALLA – SURRINA VITERBO e SURRINA VITERBO – MONTALTO CALCIO, pur risultando ancora vincolato per la società GROTTE S. STEFANO. E, a tale riguardo, non possono avere alcun rilievo, se non nella graduazione della sanzione, le giustificazioni addotte dai deferiti; prima di utilizzare il calciatore, la società SURRINA VITERBO, avrebbe dovuto verificare la sua posizione, anche presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, soprattutto in considerati i tempi particolarmente ristretti intercorsi tra la trasmissione della richiesta di tesseramento e l’utilizzo del calciatore. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di squalificare il calciatore CIONFI SERGIO per una gara; di inibire il Presidente della società SURRINA VITERBO, Sig. CAMILLI GIANCARLO per un mese; di comminare alla società SURRINA VITERBO l’ammenda di € 400,00
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