COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 25 COMMA 4 DEL CGS DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA F.C. FONDI PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS.
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 25 COMMA 4 DEL CGS DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA F.C. FONDI PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota protocollo 87/MZ/vi del 20-12-2004 ha deferito alla Commissione Disciplinare il F.C. Fondi per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS per aver consentito al Sig. Parasmo Rocco, allenatore responsabile della 1^ Squadra, di non svolgere le mansioni effettive per le quali era stato tesserato in quanto svolte effettivamente dal Sig. Antonio Orticelli non abilitato quale allenatore. Agli atti del deferimento risulta allegata la decisione del Settore Tecnico della F.I.G.C. pubblicata sul Com. Uff. 42 del 22-10-2004 che ha comminato all’allenatore Rocco Parasmo la squalifica sino al 30-11-2004 avendolo riconosciuto corresponsabile dell’attività di allenatore, senza titolo, del Sig. Orticelli. Risulta inoltre allegata la relazione dell’ufficio indagini della F.I.G.C. redatta dal collaborato Giuseppe Quartarone il 4-6-2004. La società deferita ha fatto pervenire proprie deduzioni a difesa ed è stata ascoltata dalla Commissione, come da richiesta, ribadendo il contenuto delle difese scritte.
Emerge con chiarezza dalla vicenda che la conduzione tecnica della prima squadra della deferita sia affidata in sostanza al duo Orticelli – Parasmo. Infatti i calciatori sentiti dall’Ufficio Indagini e la stessa società deferita confermano che l’allenatore Parasmo si è da sempre avvalso della collaborazione tecnica dell’Orticelli; entrambi hanno giocato per lunghi anni con il Fondi e con altre società insieme, e da anni conducono in tal modo la 1^ squadra del Fondi.
Appare alla Commissione Disciplinare che la violazione contestata alla società non sussista.
La società Fondi ha assolto all’obbligo regolamentare di tesserare un allenatore abilitato per la conduzione tecnica della prima squadra. Il fatto che questo allenatore si avvalga della collaborazione di un dirigente della società con cui agisca di fatto a “quattro mani”, non costituisce di per se un comportamento antisportivo addebitabile alla società che non ha mai inteso occultare tale stretta collaborazione che costituisce, anzi, un fatto abbastanza ricorrente in ambito dilettantistico. Diverso sarebbe stato se il Parasmo, con la connivenza della società, avesse di fatto svolto le funzioni di prestanome dell’Orticelli, non abilitato, ma, come si è visto, non può negarsi che il Parasmo svolga funzioni tecniche, seppur coadiuvato dall’Orticelli.
Non si ravvede quindi nel comportamento della società un comportamento sleale od antisportivo, punito dalla norma disciplinare ipoteticamente violata, teso ad eludere un dettato regolamentare
Per tali motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di prosciogliere il F.C. Fondi da ogni addebito.
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