COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 25 COMMA 4 DEL CGS DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA A.S.D. SURRINA VITERBO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 25 COMMA 4 DEL CGS DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA A.S.D. SURRINA VITERBO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota protocollo 83/MZ/vi del 20-12-2004 ha deferito alla Commissione Disciplinare L’A.S.D. Surrina Viterbo per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS per aver consentito al Sig. Cercato Salvatore, allenatore responsabile della 1^ Squadra, di non svolgere le mansioni effettive per le quali era stato tesserato in quanto svolte effettivamente dal Sig. Biagini Claudio non abilitato quale allenatore. Agli atti del deferimento risulta allegata la decisione del Settore Tecnico della F.I.G.C. pubblicata sul Com. Uff. 42 del 22-10-2004 che ha comminato all’allenatore Salvatore Cercato la squalifica sino al 30-11-2004 avendolo riconosciuto corresponsabile dell’attività di allenatore, senza titolo, del Sig. Biagini. Risulta inoltre allegata la relazione dell’ufficio indagini della F.I.G.C. redatta dal collaboratore Angelo Marzoli il 15-6-2004. La società deferita non ha fatto pervenire proprie deduzioni a difesa e non è comparsa Dagli atti allegati al deferimento la vicenda non può essere ricostruita con chiarezza. Infatti il collaboratore dell’Ufficio Indagini si è limitato a sentire il protagonisti della vicenda ed il Presidente della società deferita che hanno confermato che il Biagini era l’allenatore della squadra in terza categoria e dopo la promozione in seconda era stato sostituito dal Cercato che era munito del patentino. Il Biagini era rimasto in società come dirigente e coadiuvava il Cercato negli allenamenti e durante le partite ma l’unico responsabile tecnico era il Cercato che svolgeva effettivamente e pienamente le mansioni di allenatore. A fronte di tali elementi a discolpa l’accusa si basa esclusivamente su di un trafiletto di stampa, ove nel tabellino di una gara di campionato si definisce il Biagini come allenatore e nell’osservazione di uno scorcio di gara di campionato e due allenamenti da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Troppo poco per affermare non solo la circostanza che il Biagini fosse qualcosa di più di un collaboratore dell’allenatore ed addirittura che il Cercato preordinasse la sua presenza in organico solo ad assolvere il dettato regolamentare coprendo consapevolmente l’abusiva attività del Biagini. Conseguentemente non può affermarsi che la società in maniera sleale ed antisportiva abbia voluto utilizzare il Cercato come prestanome del Biagini. Non si ravvede quindi nel comportamento della società un comportamento sleale od antisportivo, punito dalla norma disciplinare ipoteticamente violata, teso ad eludere un dettato regolamentare Per tali motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere l’A.S.D. Surrina Viterbo da ogni addebito.
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