COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. CANEPINA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. CANEPINA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con atto del 20 dicembre 2004 protocollo 89/MZ/vi, ha deferito dinanzi a questa Commissione la Società A.S. CANEPINA per violazione dell’art. 40 comma 3 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver utilizzato nella stagione sportiva 2003/2004 il Sig. CAMILLUCCI ANDREA, in qualità di allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione, pur non avendo ottemperato all’obbligo di tesseramento per la Società, e nonostante l’interessato non avesse i titoli necessari per svolgere tale attività tecnica. La Commissione Disciplinare, con nota del 16.2.2005, fissava la riunione del 17 marzo 2005 per la discussione del deferimento. La Società A.S. CANEPINA, pur avendo preannunciato con raccomandata del 14.3.2005 la sua presenza, non compariva poi in detta riunione, né inviava deduzioni a difesa. La Commissione accertata la sussistenza dei fatti (peraltro non contestati) sulla base degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. e richiamata altresì, a conferma del comportamento non regolamentare del Sig. ANDREA CAMILLUCCI, la sanzione comminata a quest’ultimo dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico; considerato infine che la Soc. CANEPINA ha utilizzato il Sig. CAMILLUCCI, in qualità di allenatore, soltanto per un periodo limitato di circa due mesi; DELIBERA di comminare alla Società U.S. CANEPINA l’ammenda di Euro 200,00.
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