COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN CESAREO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BARRACO MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 88 DEL 21.4.2005 (Gara: SAN CESAREO – ALESSANDRINO del 17.4.2005 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN CESAREO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BARRACO MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 88 DEL 21.4.2005 (Gara: SAN CESAREO – ALESSANDRINO del 17.4.2005 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta; § considerato che il referto arbitrale ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S. è sempre da ritenersi fonte privilegiata , attendibile e degna di fede, questa volta, oltretutto sostenuto dalla relazione del Commissario di campo designato, che ha in modo dovizioso e particolareggiato descritto e narrato i fatti per cui è squalifica; § pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato, la sanzione impartita appare appena adeguata all’entità dell’occorso; DELIBERA § di confermare la squalifica del calciatore BARRACO MASSIMILIANO per quattro gare effettive. § La tassa di reclamo viene incamerata.
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