COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL F.C. REAL LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE PITRUZZELLA FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DEL 11/5/06 ( Gara: Real Latina – Sezze del 7/5/06 – Campionato di Promozione )
	
                COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul 
Comunicato Ufficiale N° 107 del 01/06/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO  DEL  F.C.  REAL  LATINA  AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI  SQUALIFICA  PER  CINQUE  GARE  A CARICO  DEL  CALCIATORE  PITRUZZELLA  FABRIZIO ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DEL  COMITATO  REGIONALE  LAZIO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.  95  DEL  11/5/06
( Gara: Real Latina - Sezze  del  7/5/06  -  Campionato di Promozione )
La Commissione Disciplinare;
•	visto il reclamo in epigrafe;
•	esaminati gli atti ufficiali; osserva:
La reclamante, dopo aver evidenziato che il giocatore Pietruzzella aveva colpito l’avversario al viso con il gomito in azione di gioco, mentre tentava di liberarsi da una trattenuta, ha invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. 
Tale richiesta non può essere accolta.
Considerata la natura particolarmente violenta del gesto, nonché le sue conseguenze ( il giocatore colpito ha riportato una ferita di 3 cm allo zigomo, ed è stato costretto ad abbandonare la gara ), deve infatti ritenersi del tutto adeguato, ed anzi appena congruo, il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo, il quale ha applicato, peraltro, la sanzione minima  prevista dall’art. 14,  2  bis  del  C.G.S..
Tutto ciò premesso ritenuto
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore PITRUZZELLA  FABRIZIO per cinque gare.
La tassa di reclamo va incamerata.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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