COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 08/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ STELLA AZZURRA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DI IULIO ALESSANDRO E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 4.5.2006 (Gara: STELLA AZZURRA – OLIMPICA del 30.4.2006 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 08/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ STELLA AZZURRA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DI IULIO ALESSANDRO E L’AMMENDA DI € 100,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 4.5.2006 (Gara: STELLA AZZURRA - OLIMPICA del 30.4.2006 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore DI IULIO, ritenendo ingiusta la sua espulsione, aveva strattonato leggermente l’arbitro per la divisa, soltanto per richiamare la sua attenzione ed ottenere spiegazioni, ma senza alcun intento di violenza. Quanto poi alla presenza di persone non autorizzate nella zona degli spogliatoi, la reclamante ha precisato che dette persone erano riconducibili alle squadre che avevano giocato l’incontro precedente e che avevano utilizzato gli altri due spogliatoi adiacenti. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente, per ottenere una riduzione delle sanzioni, possono ritenersi parzialmente assumibili. Alla luce di quanto descritto nel referto arbitrale, il comportamento del giocatore DI IULIO va infatti ricondotto ad una forma di protesta, manifestata con toni eccessivi ed irruenti, ma senza alcun connotato di violenza; mentre per quanto concerne la presenza di persone nella zona degli spogliatoi “prima dell’inizio della gara”, appare verosimile che dette persone fossero riconducibili alle squadre che avevano giocato l’incontro precedente. Esclusa quindi la responsabilità oggettiva della Stella Azzurra per i comportamenti posti in essere dalle suddette persone (offese e minacce all’arbitro), la Società dovrà tuttavia rispondere, in ogni caso, per l’omessa vigilanza della zona spogliatoi. Tutto ciò premesso e ritenuto; DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore DI IULIO ALESSANDRO dal 31.10.2006 al 31.8.2006, e l’ammenda a carico dell’A.S. STELLA AZZURRA da € 100,00 a € 75,00. La tassa reclamo va restituita.
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