COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 08/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL MEDICO SOCIALE VOLPI LAURA (REAL COTTANELLO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 27.4.2006 (Gara: REAL COTTANELLO – COTTANELLO CALCIO del 22.4.2006 – Campionato C5 Serie D Femminile – Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 08/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL MEDICO SOCIALE VOLPI LAURA (REAL COTTANELLO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 27.4.2006 (Gara: REAL COTTANELLO – COTTANELLO CALCIO del 22.4.2006 – Campionato C5 Serie D Femminile - Viterbo) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente, medico sociale del REAL COTTANELLO, ha dedotto di non aver mai pronunciato all’indirizzo dell’arbitro e nei confronti della giocatrice della squadra avversaria quelle espressioni offensive menzionate nel referto arbitrale; espressioni che sarebbero state invece pronunciate da altre persone che assistevano all’incontro. La reclamante ha quindi invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che, dopo essere stata espulsa per comportamento irriguardoso nei suoi confronti, la Dott.ssa Volpi si era posizionata sul terzo gradone della tribuna, avendo al suo fianco soltanto due tifosi, e da tale posizione – perfettamente riconoscibile sia per la voce che per l’abbigliamento (pantaloni e giubbotto jeans, con al collo un laccio porta cellulare di colore rosso) – lo aveva contestato per tutta la durata della gara, con toni accesi, rivolgendogli anche, in una occasione, un insulto particolarmente offensivo. Il Direttore di gara ha inoltre riferito che, al termine dell’incontro, mentre egli salutava, nei pressi della panchina, i Dirigenti delle due squadre, la Dott.ssa Volpi si era avvicinata alla rete di recinzione e aveva rivolto alla giocatrice avversaria CHINI, che esultava verso i propri tifosi, ripetuti apprezzamenti di contenuto dispregiativo. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata la sussistenza del comportamento gravemente ingiurioso ed offensivo posto in essere dalla Dott.ssa Volpi; comportamento ancor più censurabile ove si consideri la sua qualifica professionale. Per quanto concerne la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, potrà invece trovare accoglimento le richiesta di riduzione invocata dalla ricorrente: il provvedimento disciplinare non appare infatti commisurato alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per i comportamenti di contenuto gravemente offensivo ed ingiurioso, ma non violenti. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del medico sociale VOLPI LAURA dal 31.12.2006 al 30.9.2006. La tassa di reclamo va restituita.
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