COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN LORENZO CALCIO S.R.L. E DELL’ALLENATORE MARCO IPPOLITI PER VIOLAZIONE LA PRIMA DELL’ART 2 COMMI 3 E 4 E ART. 3 COMMA 2 DEL CGS ED IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 COMMA 3 E 4 E 4 COMMA 3 CGS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN LORENZO CALCIO S.R.L. E DELL’ALLENATORE MARCO IPPOLITI PER VIOLAZIONE LA PRIMA DELL’ART 2 COMMI 3 E 4 E ART. 3 COMMA 2 DEL CGS ED IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 COMMA 3 E 4 E 4 COMMA 3 CGS La Procura Federale con atto del 15 maggio 2006 ha deferito alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio la A.S.D. San Lorenzo Calcio SRL e l’allenatore Marco Ippoliti per rispondere la prima della violazione dell’articolo 2 commi 3 e 4 e dell’art. 3 comma 2 del CGS ed il secondo della violazione dell’articolo 3 comma 3 e 4 e dell’art. 4 comma 3 del CGS. Nel deferimento l’allenatore viene incolpato di aver reso, nel corso di una trasmissione televisiva, dichiarazioni fortemente lesive del prestigio e dell’onorabilità dell’arbitro della gara San Lorenzo Calcio – Alatri dell’11-2-2006, valevole per il campionato Juniores Regionale, e del designatore arbitrale Sig. Cavanna, denunciando altresì l’esistenza di un presunto disegno preordinato, volto a danneggiare la società San Lorenzo Calcio e quindi ad alterare la regolarità del campionato. La società per la quale l’allenatore era tesserato all’epoca viene chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva delle dichiarazioni rese dal tesserato. La Commissione Disciplinare, con atto del 23-5-2006, regolarmente comunicato alle parti, fissava la riunione per la discussione del deferimento nel 14-6-2006 ore 16,00 ed assegnava alle parti termine fino all’11-6-2006 per depositare memorie difensive. Faceva pervenire una memoria difensiva il solo allenatore Marco Ippoliti che sostanzialmente non negava gli addebiti ma giustificava le sue affermazioni con la delusione per il risultato della gara e l’insoddisfazione per talune decisioni arbitrali ma confermava la massima stima nel designatore arbitrale e la categoria degli arbitri in generale, manifestando sincero pentimento per quanto accaduto. Nella riunione fissata per la discussione del ricorso, presenti in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Alessandro Avagliano e l’allenatore Marco Ippoliti, non essendo state sollevate questioni pregiudiziali o preliminari ed istanze istruttorie, le parti concludevano nel seguente modo: la Procura Federale, affermata la responsabilità del tesserato e della società deferiti per tutte le violazioni ascritte, comminarsi alla società l’ammenda di € 250,00 ed all’allenatore Marco Ippoliti la squalifica per mesi tre; l’allenatore Marco Ippoliti, confermate tutte le considerazioni già espresse nella memoria difensiva e ribadito l’attestato di stima nei confronti del designatore Sig. Cavanna e della categoria arbitrale in genere, si rimetteva alla decisione della Commissione. Nessuno compariva per la società A.S.D. San Lorenzo Calcio s.r.l. . Motivi della decisione Osserva la Commissione che la responsabilità del tesserato è pacifica. Le espressioni usate, oltre ad essere obiettivamente lesive del prestigio dell’arbitro della gara in questione e del designatore arbitrale, travalicano l’accusa di inettitudine, già di per se grave, e sconfinano nell’insinuazione calunniosa di parzialità, non solo dell’arbitro ma dello stesso designatore, che viene accusato addirittura di preordinare le designazioni per danneggiare una società, favorendone implicitamente altre. Tali accuse, lanciate attraverso un mezzo di diffusione così ampio e nel corso di una trasmissione molto ascoltata sia da dirigenti e sostenitori di squadre dilettanti che da giovani atleti delle stesse, oltre ad avvelenare il clima generale delle competizioni in ambito regionale, è assolutamente diseducativa per i più giovani, ingenerando negli stessi il convincimento pericolosissimo che nello sport non vinca chi è più bravo o fortunato, ma chi è più furbo e più disonesto, aiutato da chi dovrebbe essere per definizione imparziale e super partes. Accuse tanto più pericolose in quanto provenienti da un tecnico esperto ed affermato che ha costellato la sua carriera di successi sportivi anche in ambito nazionale e quindi ritenuto credibile nelle sue affermazioni. La responsabilità della società deriva automaticamente dalle disposizioni richiamate nell’atto di deferimento e consegue all’affermazione di responsabilità del tesserato. Venendo alla commisurazione della pena deve considerarsi che quella da applicare al tesserato, richiesta congruamente dalla Procura Federale, può essere ridimensionata rispetto alla richiesta in considerazione delle formulazioni difensive e del sincero pentimento manifestato dall’incolpato che, pur non elidendo la gravità delle espressioni, l’ha ridimensionata seppur ex post. Ben diversa considerazione merita il comportamento assolutamente omissivo della società deferita che ha tenuto nel procedimento un contegno assolutamente passivo e che non risulta abbia fatto nulla per attenuare le conseguenze del comportamento del suo tesserato. La società infatti avrebbe potuto dissociarsi dalle improvvide dichiarazioni del suo tesserato sia manifestando attraverso il mezzo televisivo una dissociazione dalle stesse, chiedendo la lettura di un comunicato nella successiva trasmissione dell’emittente, né quantomeno dinanzi alla Giustizia Sportiva verso cui ha dimostrato assoluta noncuranza. Merita quindi pienamente la sanzione pecuniaria richiesta, ritenuta appena congrua rispetto al complessivo comportamento tenuto nella vicenda. P.Q.M. La Commissione Disciplinare affermata la responsabilità della società A.S.D. San Lorenzo Calcio s.r.l. e dell’allenatore Marco Ippoliti delle violazioni rispettivamente ascritte, applica alla prima la sanzione dell’ammenda di € 250,00 ed al secondo la squalifica per mesi due. Si comunichi agli interessati.
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