COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. QUADRONI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SANNA FABRIZIO, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PATRICELLI FRANCO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAVINI FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 1.6.2006 (Gara: O’ VESUVIO BOLSENA – QUADRONI del 27.5.2006 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. QUADRONI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SANNA FABRIZIO, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PATRICELLI FRANCO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAVINI FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 1.6.2006 (Gara: O’ VESUVIO BOLSENA - QUADRONI del 27.5.2006 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante deduce l’estraneità del calciatore SANNA FABRIZIO, già espulso dal campo, alla rissa che ha determinato la sospensione della gara e la eccessività delle sanzioni inflitte ai calciatori PATRICELLI e LAVINI; osservato che effettivamente dagli atti emerge che il calciatore SANNA veniva espulso per doppia ammonizione e rivolgeva all’arbitro una frase gravemente ingiuriosa, mentre il calciatore PATRICELLI si rendeva protagonista di condotta violenta e partecipava alla rissa ed il calciatore LAVINI ha solo partecipato alla rissa; ritenuto pertanto che le sanzioni irrogate possono essere ridimensionate in accoglimento delle osservazioni della reclamante; DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, ridurre la squalifica del calciatore SANNA FABRIZIO da 6 a 3 gare, del calciatore PATRICELLI FRANCO da 5 a 4 gare e del calciatore LAVINI FABIO da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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