COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA MASTER CLUB RIETI GARDEN PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RENZIVILLO MARCO ALLA GARA MASTER CLUB RIETI GARDEN – VEIO SP. CLUB DEL 18-3-2006 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA MASTER CLUB RIETI GARDEN PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE RENZIVILLO MARCO ALLA GARA MASTER CLUB RIETI GARDEN – VEIO SP. CLUB DEL 18-3-2006 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 La società Master Club Rieri inoltrava ritualmente e nei termini reclamo per posizione irregolare del calciatore Rinzivillo Marco che aveva partecipato alla gara con la società Veio Sp. Club. Assumeva la reclamante che il calciatore indicato in distinta come il Rinzivillo Marco era, in realtà, il calciatore tesserato con la stessa società ma in posizione di squalifica Boldrighini David. Traeva tale convincimento da due precise circostanze, il fatto che il calciatore in questione fosse stato chiamato per tutta la gara dai compagni di squadra con il nome David, e dal controllo effettuato al termine della gara sul documento fornito per l’identificazione, una carta d’identità, su cui pareva apposta una foto posticcia e non recante il timbro a secco di convalida. Dal referto arbitrale emergeva effettivamente che il calciatore in questione veniva chiamato per tutto l’incontro dai compagni di squadra David, mentre l’arbitro non era in grado di confermare se il documento d’identità presentasse le alterazioni lamentate. La Commissione Disciplinare con ordinanza pubblicata sul comunicato ufficiale n. 80 del 6-4-2006 rimetteva gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per un approfondimento istruttorio e lo stesso ufficio, con nota del 29-5-2006, trasmetteva la relazione sulle indagini esperite. Dalla relazione emerge che, in sede di confronto operato dall’arbitro della gara, tra i due calciatori Rinzivino e Boldrighini, il direttore di gara ha riconosciuto senza esitazione nel Boldrighini il calciatore che ha preso parte effettivamente alla gara. Il Presidente della società reclamante affermava inoltre, a sostegno della sua tesi, che il calciatore che aveva partecipato alla gara presentava sul polpaccio di una gamba un tatuaggio molto grande, ed il collaboratore dell’ufficio poteva constatare, dopo aver scoprire i polpacci al calciatore Boldrighini, che sul polpaccio destro dello stesso vi era un grosso tatuaggio raffigurante uno scorpione. L’Ufficio Indagini assumeva poi le deposizioni dei due calciatori, del capitano della squadra che aveva anche sottoscritto la distinta di gara e dell’allenatore che, però, non era presente alla gara, ma aveva disposto la formazione del Veio Sp. Club. Tutte tali deposizioni, invece, confermavano la presenza del Rinzivillo, aggiungendo taluni particolari sulla gara, ed il Boldrighini mostrava una dichiarazione della ditta ove presta la sua attività che conferma la presenza sul posto di lavoro in contemporanea con la disputa della gara in questione. Ritiene la Commissione Disciplinare che il riconoscimento operato dall’Arbitro, e che deve considerarsi una vero e proprio supplemento al referto di gara per la sua intrinseca natura fidefacente nell’ambito dell’ordinamento sportivo, tolga ogni dubbio sull’effettiva identità del calciatore in questione e confermi la partecipazione alla gara del calciatore Bodrighini David in posizione di squalifica, sotto le mentite spoglie del calciatore Rinzivillo Marco. Le ulteriori considerazioni a sostegno dell’una o dell’altra tesi, quali la presenza del grosso tatuaggio sul polpaccio destro del Boldrighini o la circostanza che il Rinzivillo abbia giocato in tutta la stagione solo la partita in contestazione in un senso, e la dichiarazione del datore di lavoro o le deposizioni dei tesserati della società Veio Sp. Club nell’altro, degradano di fronte alle risultanze del referto arbitrale e dei suoi allegati, che milita concordemente per una soluzione: quella della sostituzione di persona. Inutile esercizio sarebbe dunque tentare un bilanciamento tra i diversi indizi, che invero propenderebbe comunque per la stessa conclusione, di fronte ad una prova che viene considerata dall’ordinamento fonte privilegiata. Le sanzioni seguono quindi all’accertamento della posizione irregolare del sedicente Rinzivillo, riconosciuto come il Boldrighini David in posizione irregolare. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare alla Società Veio Sporting Club la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 e l’ammenda di € 100,00 Di squalificare il calciatore con funzione di capitano Benedettino Giulio (Veio Sp. Club) che ha sottoscritto la distinta di gara per una gara. Di squalificare il calciatore Boldrighini David (Veio Sp. Club) per una gara. Di trasmettere gli atti al Presidente del Comitato Regionale Lazio per i provvedimenti del caso in esito alle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dai tesserati della società Veio Sp. Club. La tassa reclamo viene restituita.
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