COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. VICALVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2007 A CARICO DEL MASSAGGIATORE LECCE ROCCO E FINO AL 30/6/2007 A CARICO DELL’ASSISTENTE GIANNANDREA LUCA, NONCHE’ AVVERSO L’AMMENDA DI € 450,00 A CARICO DELLA SOC. VICALVI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 18/5/06 ( Gara: Vicalvi – Torre Cajetani del 13/5/06 – Camp. III CAT. FR PLAY OFF )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 16/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. VICALVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2007 A CARICO DEL MASSAGGIATORE LECCE ROCCO E FINO AL 30/6/2007 A CARICO DELL'ASSISTENTE GIANNANDREA LUCA, NONCHE' AVVERSO L'AMMENDA DI € 450,00 A CARICO DELLA SOC. VICALVI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 18/5/06 ( Gara: Vicalvi - Torre Cajetani del 13/5/06 - Camp. III CAT. FR PLAY OFF ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto: - il massaggiatore Lecce Rocco non avrebbe insultato l'Arbitro, né avrebbe mai colpito con calci l'Assistente di parte della squadra avversaria; - l'Assistente Giannandrea Luca non avrebbe minacciato ed offeso l'Arbitro, nè gli avrebbe lanciato contro la bandierina; - i sostenitori del Vicalvi non sarebbero entrati sul terreno di gioco, partecipando alla collutazione tra i giocatori delle due squadre, né avrebbero poi sostato nella zona degli spogliatoi, minacciando ed ingiuriando l'Arbitro e ritardandone l'uscita dall'impianto sportivo. La ricorrente ha quindi invocato una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito quanto segue: - dopo la convalida della rete avversaria, il massaggiatore Lecce Rocco lo aveva raggiunto sul terreno di gioco e gli aveva rivolto ripetuti insulti. Subito dopo, avendo visto l'Assistente di parte del Torre Cajetani picchiare un giocatore del Vicalvi, il Lecce aveva rincorso quest'ultimo e, dopo averlo sgambettato facendolo cadere a terra, lo aveva colpito con violenti calci al corpo, venendo poi allontanato a viva forza da alcuni giocatori. - L'assistente Giannandrea Luca, dopo aver colpito anch'egli con un calcio al tronco l'Assistente di parte del Torre Cajetani, si era poi diretto di corsa verso l'Arbitro con fare minaccioso, insultandolo, e gli aveva poi lanciato contro la bandierina da una distanza di circa 10 metri, senza raggiungerlo. - Al termine della gara si era scatenata una rissa tra i giocatori di entrambe le squadre, alla quale avevano partecipato anche alcuni tifosi entrati sul terreno di gioco, i quali, lo avevano poi ingiuriato e minacciato all'uscita dallo spogliatoio, sicché si era reso necessario l'intervento di un Dirigente e di una guardia di Finanza, per consentirgli di abbandonare l'impianto. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro – fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata la sussistenza di tutti fatti, che hanno formato oggetto delle sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo. Valutate alcune circostanze emerse in sede di supplemento., si ritiene tuttavia di apportare una lieve riduzione alle sanzioni inflitte, anche per quanto concerne l'ammenda comminata alla Soc. Vicalvi : avendo quest'ultima indicato l'autore effettivo del lancio della borraccia che ha colpito l'Arbitro, e che sarà pertanto sanzionato per tale gesto, a carico della stessa società non potrà infatti configurarsi, al riguardo, alcuna responsabilità oggettiva. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del massaggiatore LECCE ROCCO dal 30/9/2007 al 30/4/2007, la squalifica a carico dell'Assistente GIANNANDREA LUCA dal 30/6/2007 al 31/1/2007, e l'ammenda a carico della SOC. VICALVI da € 450,00 a € 300,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it