COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 22/9/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CANTALICE AVVERSO LE SQUALIFICE FINO AL 31-01-2006 DEL CALCIATORE PATACCHIOLA SIMONE E FINO AL 30-11-2005 DEL CALCIATORE DANTE MATTEO COMMINATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COM. UFF. N. 10 DEL DELL’8-9-2005. GARA ATTIVITA’ RICREATIVA A.R.I. – CANTALICE DEL 15-6-2005.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 22/9/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POLISPORTIVA CANTALICE AVVERSO LE SQUALIFICE FINO AL 31-01-2006 DEL CALCIATORE PATACCHIOLA SIMONE E FINO AL 30-11-2005 DEL CALCIATORE DANTE MATTEO COMMINATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COM. UFF. N. 10 DEL DELL’8-9-2005. GARA ATTIVITA’ RICREATIVA A.R.I. – CANTALICE DEL 15-6-2005. La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe: osservato che secondo il referto arbitrale il calciatore Dante Matteo, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento di espulsione spintonava leggermente il direttore di gara facendolo indietreggiare profferendogli una frase gravemente ingiuriosa, mentre il calciatore Patacchiola Simone, per evitare la notifica del provvedimento di espulsione prendeva l’arbitro per le mani facendolo indietreggiare impedendogli ogni movimento e, contestualmente, profferiva grave minaccia, e solo dopo qualche secondo lo lasciava procurandogli però forte dolore e profferiva ulteriore frase gravemente ingiuriosa; ritenuto che i fatti hanno trovato puntuale sanzione nella motivazione delle sanzioni e che le stesse sono assolutamente congrue ed anzi miti rispetto ai comportamenti gravemente antiregolamentari ascritti ai tesserati; osservato che il reclamo tende esclusivamente a sminuire la portata dei fatti, motivandola con un clima “spensierato” che caratterizza le gare di fine stagione dell’attività ricreativa, e non può essere preso in considerazione in quanto il comportamento dei calciatori, oltre che violento nei confronti del direttore di gara si è caratterizzato con ingiurie e minacce gravissime, assolutamente incompatibili con il presunto clima scherzoso assunto dalla gara a detta della reclamante; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le sanzioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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