COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. G. CASTELLO EUR NUOVA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI ROVAGNOLI ANDREA, RUBINACE MARCO E CATRACCHIA MAURO (POL. TORRENOVA). GARA TORRENOVA-G.CASTELLO EUR NOVA DEL 17-9-2005. JUNIORES A GIRONE B.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. G. CASTELLO EUR NUOVA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI ROVAGNOLI ANDREA, RUBINACE MARCO E CATRACCHIA MAURO (POL. TORRENOVA). GARA TORRENOVA-G.CASTELLO EUR NOVA DEL 17-9-2005. JUNIORES A GIRONE B. Il G.S. G. Castello Eur Nova ha inoltrato rituale reclamo contestando la posizione irregolare dei calciatori in oggetto in quanto in posizione di squalifica a seguito di provvedimento reso dal competente Giudice Sportivo del Com. Reg. Lazio con decisione pubblicata sul Com. Uff. 106 del 28-5-2005.Avverso tale prospettazione ha inoltrato formale controdeduzione la società Torrenova eccependo che la squalifica dei calciatori in questione, irrogata in una gara della Coppa Lazio Juniores Trofeo Elio Tortora andava scontata in gare della stessa competizione a mente dell’articolo 14 n.10 del CGS. Il reclamo è infondato e va respinto. In effetti il fatto storico, così come descritto nel reclamo e confermato nelle controdeduzioni difensive emerge chiaramente dagli atti e documenti ufficiali. E’ vero, infatti, che i calciatori sono stati squalificati con decisione pubblicata sul comunicato citato e che la sanzione attiene a gara della Coppa Lazio Juniores Torneo Elio Tortora.Invero il regolamento della Lega Nazionale Dilettanti all’articolo 23 n. 2 precisa che sono da considerare ufficiali (oltre a quelle di Campionato) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale e “le gare di coppa regioni” senza operare alcuna distinzione tra l’attività di prima squadra e quella juniores. Alla luce di questa considerazione ritiene la Commissione Disciplinare che anche alla Coppa Lazio Juniores si applichi la disposizione dell’articolo 14 n.10.1 del CGS e quindi le sanzioni irrogate in gare di questa competizione vanno scontate nella stessa competizione, salve naturalmente le eccezioni previste dal regolamento che però non sussistono nel caso concreto in quanto i calciatori non hanno cambiato società ed appartengono ancora alla categoria juniores. Ne consegue che le sanzioni di cui trattasi andranno scontate nella Coppa Lazio Juniores e quindi i calciatori nella gara di campionato in questione erano in posizione assolutamente regolare. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo TORRENOVA - G.CASTELLO EUR NOVA 2 – 1 La tassa reclamo va incamerata
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