COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. SPORTING TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.10.2005 A CARICO DEI CALCIATORI BUCCI RICCARDO (ESPULSO), BALDACCI ALESSANDRO, MILLOZZI EMANUELE E PIERANGELINI UMBERTO (NON ESPULSI) ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 29.9.2005 (Gara: SPORTING TIVOLI – ARSOLI del 25.9.2005, Campionato Coppa Lazio II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 06/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. SPORTING TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.10.2005 A CARICO DEI CALCIATORI BUCCI RICCARDO (ESPULSO), BALDACCI ALESSANDRO, MILLOZZI EMANUELE E PIERANGELINI UMBERTO (NON ESPULSI) ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 29.9.2005 (Gara: SPORTING TIVOLI – ARSOLI del 25.9.2005, Campionato Coppa Lazio II Categoria) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  ritenuto che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore BUCCI RICCARDO appare congrua rispetto alle ingiurie proferite al direttore di gara ed all’atteggiamento, seppur genericamente minaccioso, tenuto dai giocatori nei confronti di quest’ultimo;  considerato, altresì, che l’atteggiamento tenuto dai calciatori BALDACCI ALESSANDRO, MILLOZZI EMANUELE e PIERANGELINI UMBERTO può essere qualificato come condotta ingiuriosa, sicchè può addivenirsi ad una riduzione della sanzione; DELIBERA  di confermare la squalifica fino al 20.10.2005, comminata al calciatore BUCCI RICCARDO;  di ridurre a 2 giornate di squalifica la sanzione irrogata ai calciatori BALDACCI ALESSANDRO, MILLOZZI EMANUELE e PIERANGELINI UMBERTO.  La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it