COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2005 A CARICO DEL CALCIATORE MARZANO MAURO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 29.9.2005 (Gara: CASTEL MADAMA – ATL. VILLANOVA GUIDONIA del 25.9.2005, Campionato Coppa Italia Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/10/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.S. CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2005 A CARICO DEL CALCIATORE MARZANO MAURO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 29.9.2005
(Gara: CASTEL MADAMA – ATL. VILLANOVA GUIDONIA del 25.9.2005, Campionato Coppa Italia Promozione)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che da un attento esame del rapporto dell’assistente dell’arbitro, Sig. GIUSEPPE DE MARTINO, il comportamento del calciatore MARZANO MAURO non risulta connotato da elementi di particolare violenza o minaccia.
In particolare, nella fattispecie in esame, non ricorrono frasi offensive, esplicite minacce e gravi ingiurie nei confronti dell’assistente medesimo, ed invero il comportamento, seppure censurabile e scorretto del calciatore MARZANO, si concretizza in una mera “protesta scomposta”, che non sembra connotata da particolare gravità;
La squalifica irrogata in primo grado deve quindi ridursi in quanto non congrua;
DELIBERA
Di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore MARZANO MAURO portandola fino al 31.10.2005.
La tassa reclamo va restituita.
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