COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 22/9/05 ( Gara: Prossedi – Priverno del 18/9/05 – Camp. COPPA ITALIA – PROMOZIONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 13/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. PRIVERNO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 22/9/05 ( Gara: Prossedi – Priverno del 18/9/05 - Camp. COPPA ITALIA – PROMOZIONE) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali, osserva: Nel rapporto dell’Assistente Arbitrale, fonte privilegiata e degna di fede, i comportamenti posti in essere dalla tifoseria della Soc. Priverno sono stati dettagliatamente descritti. Confermata la sussistenza dei fatti sanzionati dal Giudice Sportivo, e ribadita la gravità degli stessi, sicuramente riconducibili ai sostenitori del Priverno, vanno quindi respinte le contestazioni sollevate al riguardo dalla reclamante. Possono invece ritenersi parzialmente assumibili le motivazioni addotte dalla medesima ricorrente a sostegno della invocata riduzione dell’ammenda, sicché, considerato altresì il clima di tensione emotiva determinato dall’andamento della gara, questa Commissione ritiene di poter contenere in misura più ridotta la sanzione inflitta dal G.S. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda inflitta alla S.S. PRIVERNO CALCIO da € 600,00 a € 400,00. La tassa di reclamo va restituita.
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