COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE GESMUNDO FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 7.10.2005 (Gara: VJS VELLETRI – FIUMICINO del 5.10.2005, Campionato Coppa Italia Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE GESMUNDO FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 7.10.2005 (Gara: VJS VELLETRI - FIUMICINO del 5.10.2005, Campionato Coppa Italia Eccellenza) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  udito, come da richiesta, il calciatore;  rilevato che le argomentazioni addotte dalla Società reclamante non sono assumibili;  che, in effetti, come risulta dal referto arbitrale – fonte privilegiata degna di fede – il colpo inferto dal calciatore deve ritenersi volontario, anche in virtù delle conseguenze subite dal giocatore colpito; DELIBERA  Di respingere il reclamo e per l’effetto confermare la squalifica del calciatore GESMUNDO FRANCESCO fino al 27.10.2005.  La tassa reclamo va incamerata.
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