COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. CASTEL SAN PIETRO ROMANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PULICANI DIEGO, CONTU ANDREA E SCIPIONI ALESSANDRO (PRO TIVOLI) PARTECIPANTI ALLA GARA PRO TIVOLI – ASD CASTEL SAN PIETRO ROMANO DEL 2-10-2005. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. CASTEL SAN PIETRO ROMANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PULICANI DIEGO, CONTU ANDREA E SCIPIONI ALESSANDRO (PRO TIVOLI) PARTECIPANTI ALLA GARA PRO TIVOLI – ASD CASTEL SAN PIETRO ROMANO DEL 2-10-2005. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La Commissione Disciplinare - visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; - Rilevato che la reclamante deduce come unico motivo la posizione irregolare dei calciatori in epigrafe in quanto in posizione di squalifica; - Osservato che la posizione del calciatore Scipioni Alessandro indicato in distinta tra i calciatori di riserva e che non ha preso parte alla gara è irrilevante ai fini della regolarità della gara; - Osservato altresì che la posizione del calciatore Contu Andrea deve ritenersi regolare in quanto il residuo di squalifica della stagione scorsa è relativo a gare del campionato Juniores Provinciale e quindi deve essere scontato in gare di tale campionato a cui il calciatore in questione può ancora partecipare per età; - Rilevato per contro che la posizione del calciatore Pulicani Diego risulta irregolare in quanto effettivamente doveva scontare ancora la giornata di squalifica comminata con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale 106 della stagione 2004-2005; DELIBERA Di comminare alla A.S. Pro Tivoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la multa di € 75,00; Di comminare al dirigente accompagnatore della società Pro Tivoli Sig. TROPIANO VINCENZO l’inibizione sino al 4.11.2005; Di squalificare il calciatore Pulicani Diego (Pro Tivoli) per una ulteriore giornata di gara; La tassa reclamo va restituita.
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