COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA G.S.D. PIANOSCARANO 1949 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BARIGELLI DAVIDE (SANTA MARINELLA) PARTECIPANTE ALLA GARA SANTA MARINELLA – PIANOSCARANO 1949 DEL 1-10-2005. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “B”.
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/10/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA G.S.D. PIANOSCARANO 1949 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BARIGELLI DAVIDE (SANTA MARINELLA) PARTECIPANTE ALLA GARA SANTA MARINELLA – PIANOSCARANO 1949 DEL 1-10-2005. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “B”.
La Commissione Disciplinare
- visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
- rilevato che la reclamante quale unico motivo di reclamo deduce l’irregolare posizione del calciatore in epigrafe in quanto in posizione di squalifica;
- rilevato che il calciatore in questione risulta squalificato per una gara con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n. 106 del 26-5-2005 per gare del campionato juniores provinciale con la società D.L.F. Civitavecchia;
- osservato che il calciatore, svincolato dalla società D.L.F. Civitavecchia è stato tesserato con decorrenza 25-8-2005 dalla società U.S. Santa Marinella e quindi, a mente dell’articolo 17 n. 6 del C.G.S., deve scontare la squalifica nelle giornate in cui disputa le gare la prima squadra della società di nuova appartenenza;
- rilevato infine che la posizione del calciatore è assolutamente regolare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo
SANTA MARINELLA - PIANOSCARANO 1949 1 - 1
La tassa reclamo va incamerata.
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