COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI TAGLIACOZZO ALESSANDRO, PRESTITI ALESSANDRO, MICHELETTI ANDREA E MARTINO GIOVANNI (LA VETRICE) PARTECIPANTI ALLA GARA PALIANO – LA VETRICE DEL 2.10.2005 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA E DELLA SOCIETA’ ATF GRUPPOMAZZA TORRE ANGELA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI TAGLIACOZZO ALESSANDRO E PRESTITI ALESSANDRO PARTECIPANTI ALLA GARA LA VETRICE – ATF GRUPPO MAZZA T.A. DEL 9.10.2005 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI TAGLIACOZZO ALESSANDRO, PRESTITI ALESSANDRO, MICHELETTI ANDREA E MARTINO GIOVANNI (LA VETRICE) PARTECIPANTI ALLA GARA PALIANO – LA VETRICE DEL 2.10.2005 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA E DELLA SOCIETA’ ATF GRUPPOMAZZA TORRE ANGELA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI TAGLIACOZZO ALESSANDRO E PRESTITI ALESSANDRO PARTECIPANTI ALLA GARA LA VETRICE – ATF GRUPPO MAZZA T.A. DEL 9.10.2005 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare; • visti i reclami in epigrafe, riuniti per evidente connessione oggettiva; • rilevato che la Società PALIANO deduce l’irregolare posizione dei calciatori TAGLIACOZZO ALESSANDRO, PRESTITI ALESSANDRO, MICHELETTI ANDREA E MARTINO GIOVANNI e la Società ATF GRUPPO MAZZA T.A. dei calciatori TAGLIACOZZO ALESSANDRO e PRESTITI ALESSANDRO nelle gare in epigrafe in quanto in posizione di squalifica per residui della precedente stagione 2004/2005; • osservato che l’assunto delle reclamanti è fondato in quanto i calciatori in epigrafe non hanno scontato le squalifiche comminate con il C.U. n. 38 del Comitato Provinciale di Roma; DELIBERA • di comminare alla Società LA VETRICE, in entrambe le gare, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00; • di inibire i dirigenti accompagnatori, Sig. MICHELETTI TOMMASO e Sig. SIMONCINI ANTONIO fino al 10.11.2005; • di squalificare i calciatori TAGLIACOZZO ALESSANDRO, PRESTITI ALESSANDRO, MICHELETTI ANDREA e MARTINO GIOVANNI per una ulteriore giornata di gara. • Le tasse di reclamo vanno restituite.
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