COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. STIMIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE ANTONINI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 20.10.2005 (Gara: PASSO CORESE 1936 – STIMIGLIANO del 16.10.2005, Campionato I Categoria

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. STIMIGLIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE ANTONINI GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 20.10.2005 (Gara: PASSO CORESE 1936 – STIMIGLIANO del 16.10.2005, Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  rilevato che il giudice Sportivo ha adottato la sanzione a carico del calciatore ANTONINI GIANLUCA nella qualità di capitano in quanto il Direttore di gara non ha identificato il calciatore che a fine gara gli ha rivolto frasi di particolare offensività e di contenuto razzistico;  osservato che la reclamante, pur non contestando i fatti, eccepisce in primo punto di diritto che la disposizione applicata dal Giudice Sportivo che punisce il capitano per fatti connessi alle ingiurie e minacce;  rilevato che in effetti l’articolo 2 comma 2 del C.G.S. punisce il capitano esclusivamente per atti di violenza nei confronti del direttore di gara commessi dai compagni di squadra non identificati;  ritenuto quindi di annullare la sanzione a carico del tesserato e di comminare adeguata sanzione a carico della società STIMIGLIANO responsabile ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.; DELIBERA  di annullare la squalifica a carico del calciatore ANTONINI GIANLUCA (STIMIGLIANO);  di comminare all’A.S. STIMIGLIANO l’ammenda di € 400,00. La tassa reclamo va restituita
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