COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ALBA VILLA REATINA S.F. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE COSENTINO EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 13.10.2005 (Gara: ALBA VILLA REATINA – ICOSYSTEL del 9.10.2005 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 27/10/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ALBA VILLA REATINA S.F. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE COSENTINO EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 13.10.2005 (Gara: ALBA VILLA REATINA - ICOSYSTEL del 9.10.2005 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ritenuto che le argomentazioni addotte dalla società reclamante non appaiono degne di accoglimento e tali da giustificare la revisione della sanzione comminata; • considerato, altresì, che le ragioni che – secondo quanto si legge nel reclamo – avrebbero spinto il calciatore COSENTINO EMANUEL a trattenere il braccio dell’arbitro sono comunque censurabili e giustificano la sanzione, di guisa che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare congrua; DELIBERA • di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore COSENTINO EMANUELE fino al 5.12.2005. • la tassa di reclamo va incamerata.
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