COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA VIRTUS ARDEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CACCIOTTI SISTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 29.9.2005 (Gara: NUOVA VELLETRI – VIRTUS ARDEA del 24.9.2005 – Coppa Lazio II Categoria

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA VIRTUS ARDEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CACCIOTTI SISTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 29.9.2005 (Gara: NUOVA VELLETRI – VIRTUS ARDEA del 24.9.2005 – Coppa Lazio II Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udito, come da richiesta, il calciatore squalificato; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; • rilevato che il calciatore, con reclamo ed in sede di audizione, pur confermando l’atteggiamento tenuto nei confronti dell’arbitro in occasione dell’espulsione ed a seguito di questa, negava decisamente di aver avuto alcun contatto con lui a fine gara; • considerato tuttavia che, in sede di audizione il direttore di gara confermava quanto già riportato nel referto , dichiarando di aver chiaramente riconosciuto il giocatore espulso come autore dei fatti occorsi a fine gara; • considerato, in particolare, che l’arbitro precisava che, al termine dell’incontro, il giocatore gli andava incontro per fargli i complimenti, con tono ironico, e che, in quel frangente, gli poggiava la mano sinistra sulla spalla e con la destra gli tirava i capelli; • ritenuto, pertanto, che la sanzione irrogata è del tutto congrua e non merita di essere rivisitata in questa sede; DELIBERA • di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. • la tassa di reclamo va incamerata.
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