COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VIVACE ROCCA PRIORA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ETTORE CACCIOTTI (SEMPREVISA) PARTECIPANTE ALLA GARA VIVACE ROCCA PRIORA – SEMPREVISA DEL 23.10.2005 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 03/11/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VIVACE ROCCA PRIORA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ETTORE CACCIOTTI (SEMPREVISA) PARTECIPANTE ALLA GARA VIVACE ROCCA PRIORA – SEMPREVISA DEL 23.10.2005 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• rilevato che la reclamante nutre dubbi sulla regolarità della posizione del calciatore in epigrafe indicando a sostegno i seguenti elementi:
• a) il calciatore in una precedente gara era stato indicato come nato il 18.11.1972 e non il 17.2.1980 come in quello di cui ci si occupa;
• b) apparentemente sembrava molto più anziano rispetto ai 25 anni indicati;
• c) il calciatore è stato identificato nelle due occasioni con una carta di identità con tutti i numeri uguali, tranne l’ultimo;
• rilevato che per la Società SEMPREVISA risultano tesserati il calciatore ETTORE CACCIOTTI matricola 2224352 nato il 18.11.1972 ed il calciatore LUCA CACCIOTTI matricola 3270397 nato il 17.201980;
• rilevato altresì che nella disputa della gara, a cui hanno partecipato entrambi i calciatori, i due tesserati, sicuramente per un errore di trascrizione, sono indicati con la stessa data (17.2.1980) e con lo stesso numero di matricola (3270397);
• ritenuto pertanto che sussistono dubbi sulla effettiva identità del calciatore che ha partecipato alla gara con il nome di CACCIOTTI ETTORE e, pertanto, si rende necessario un approfondimento istruttorio;
ORDINA
• trasmettersi gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni decisione in merito.
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