COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBA CANINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 24.11.2005 A CARICO DEL CALCIATORE BUCCI ARISTIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 27.10.2005 (Gara: ALBA CANINO – NUOVA PARADISO ELLERA del 23.10.2005, Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBA CANINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 24.11.2005 A CARICO DEL CALCIATORE BUCCI ARISTIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 27.10.2005 (Gara: ALBA CANINO – NUOVA PARADISO ELLERA del 23.10.2005, Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo non conducono ad una diversa valutazione dei fatti, in quanto il referto arbitrale, come è noto, ha valore di prova privilegiata;  considerato altresì, che risulta certo ed evidente che il calciatore BUCCI abbia “reagito in maniera scomposta” nei confronti di un avversario che lo aveva colpito;  ritenuto tuttavia che la sanzione irrogata non risulta congrua, anche in considerazione di quella uguale misura comminata al calciatore avversario che aveva commesso il fallo (gomitata sulla testa) determinando la reazione del calciatore BUCCI; DELIBERA  di accogliere parzialmente il reclamo proposto e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore BUCCI ARISTIDE a 2 giornate effettive.  La tassa di reclamo va restituita.
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