COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL CALCIATORE DI COSTANZO EMANUELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 4 DELLE NOIF, DELLA SOCIETA’ PROSSEDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. ONORATI PAOLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL CALCIATORE DI COSTANZO EMANUELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 COMMA 4 DELLE NOIF, DELLA SOCIETA’ PROSSEDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. ONORATI PAOLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 DEL C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare il calciatore DI COSTANZO EMANUELE, la Società C.L. PROSSEDI e il Presidente della stessa, Sig. ONORATI PAOLO. Nel deferimento viene evidenziato che il calciatore DI COSTANZO, già vincolato con la Società PRIVERNO CALCIO, aveva sottoscritto successivamente il modulo di tesseramento per la Società C.L. PROSSEDI. La Società e il calciatore hanno fatto pervenire le proprie controdeduzioni. Nel merito osserva la Commissione che i fatti ascritti sono documentalmente provati in quanto sono in atto due moduli di tesseramento, il primo della S.S. PRIVERNO CALCIO depositato il 26.8.2005 e sottoscritto dal calciatore e dai genitori in quanto, seppur per un giorno, ancora minorenne, ed il secondo inoltrato con raccomandata del 29.8.2005 dal C.L. PROSSEDI e sottoscritto dal solo calciatore, divenuto maggiorenne. Ritiene la Commissione che le deduzioni a difesa del C.L. PROSSEDI possono essere senz’altro assunte a parziale scusante del comportamento della Società indotta in errore dall’azione del calciatore che, a distanza di soli 3 giorni, ha sottoscritto due moduli di tesseramento per Società diverse ed appare verosimile che il primo tesseramento non fosse stato ancora recepito, stante il brevissimo tempo intercorso, nel sistema informatico. Per contro appare molto grave il comportamento del calciatore e nemmeno assumibile quale attenuante la circostanza dedotta dallo stesso che ha dichiarato, nelle sue deduzioni, di ritenere il primo tesseramento superato a seguito del compimento della maggiore età, in quanto non si spiegherebbe perché avrebbe sottoscritto tale atto insieme ai genitori per tesserarsi per pochi giorni e in un periodo nel quale l’attività agonistica è ferma per la pausa estiva. Ciò premesso, considerato l’art. 40 n.4 delle NOIF e l’art. 2 n. 3 e 4 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA • di comminare al calciatore DI COSTANZO EMANUELE la squalifica per mesi 3; • alla Società C.L. PROSSEDI, l’ammenda di € 150,00 • al Presidente della Società C.L. PROSSEDI, Sig. ONORATI PAOLO, l’inibizione per giorni 7.
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