COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. MONTELEONE SABINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCIARRA MARCO E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE PETRINI EUGENIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27.10.2005 (Gara: GINESTRA – MONTELEONE SABINO del 23.10.2005 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. MONTELEONE SABINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCIARRA MARCO E DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE PETRINI EUGENIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27.10.2005 (Gara: GINESTRA – MONTELEONE SABINO del 23.10.2005 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; • che, in effetti, il comportamento posto in essere dal calciatore SCIARRA va ricondotto ad un moto di reazione nei confronti di un avversario, autore di un grave gesto di violenza (testata) verso un proprio compagno, mentre deve poi escludersi ogni intento di reale aggressività nei confronti dell’arbitro, per il semplice “avvicinamento” a quest’ultimo da circa tre metri; • che, per quanto concerne il calciatore PETRINI, l’aver spinto “da dietro lievemente con il corpo” l’arbitro (come precisato nel referto) va considerato piuttosto quale gesto di protesta scomposta nei confronti del direttore di gara e non già atteggiamento di natura aggressiva, fermo restando tuttavia la intollerabilità del comportamento del calciatore, da censurare anche per le espressioni offensive rivolte all’arbitro; • che, pertanto, le sanzioni inflitte al Giudice Sportivo possono essere rivisitate, alla luce delle effettive responsabilità; • tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA • di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore SCIARRA MARCO da 5 a 4 gare effettive, e la squalifica del calciatore PETRINI EUGENIO dal 31.12.2005 al 10.12.2005. • La tassa di reclamo va restituita.
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