COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNUM CALCIO A 5 AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAPORASO ROBERTO (TESS. NUOVA FLORIDA) PARTECIPANTE ALLA GARA PRIVERNUM CALCIO A 5 – NUOVA FLORIDA – CAMPIONATO DI CALCIO A5 SERIE D

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIVERNUM CALCIO A 5 AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAPORASO ROBERTO (TESS. NUOVA FLORIDA) PARTECIPANTE ALLA GARA PRIVERNUM CALCIO A 5 – NUOVA FLORIDA – CAMPIONATO DI CALCIO A5 SERIE D La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore CAPORASO ROBERTO tesserato per la NUOVA FLORIDA in quanto in posizione irregolare di squalifica per residuo di quattro giornate della precedente stagione sportiva a seguito di delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 39 C5 del 9.6.2005; ritenuto che l’assunto della reclamante risulta fondato e la posizione del calciatore è effettivamente da considerare irregolare; DELIBERA - di comminare alla Società NUOVA FLORIDA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di Euro 75,00; - di inibire il dirigente accompagnatore Sig. CAPORALETTI ALESSIO fino al 24.11.2005; - di squalificare il calciatore CAPORASO ROBERTO per 1 giornata ulteriore di gara. La tassa di reclamo va restituita.
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