COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL F.C. FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CALISE ANGELO (FONDI) ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 24 DEL 20.10.2005 (Gara: FONDI – CITTA’ DI TERRACINA del 15.10.2005 – Camp. Juniores Regionali “B”)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL F.C. FONDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CALISE ANGELO (FONDI) ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 24 DEL 20.10.2005 (Gara: FONDI – CITTA’ DI TERRACINA del 15.10.2005 – Camp. Juniores Regionali “B”) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che la reclamante deduce che il calciatore CALISE ANGELO non avrebbe commesso i fatti così come addebitati e l’arbitro sarebbe incorso in un errore di persona; ritenuto che il direttore di gara ha puntualmente descritto il comportamento del calciatore CALISE ANGELO n. 9 della reclamante che dopo aver gravemente offeso il direttore di gara, scalciava del terriccio che colpiva lo stesso agli occhi, fortunatamente, senza conseguenze, ed ha altresì confermato di aver identificato il calciatore senza alcun dubbio tramite la maglia e di essere certo della identificazione anche perché pochi minuti prima della fine dell’incontro lo aveva ammonito per proteste; ritenuta la sanzione del tutto congrua, rispetto agli addebiti; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata; La tassa reclamo va incamerata.
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