COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLAGGIO BREDA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA -CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 3.11.2005 (Gara: FUTURA – VILLAGGIO BREDA del 30.10.2005, Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLAGGIO BREDA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA -CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 3.11.2005 (Gara: FUTURA – VILLAGGIO BREDA del 30.10.2005, Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  udita, come da richiesta, la Società interessata;  ritenuto che il comportamento del calciatore FEDERICI CRISTIAN, pur nella sua antisportività , deve essere riconsiderato alla luce della sua effettiva lesività e delle intenzioni del calciatore; DELIBERA  di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre la squalifica a carico del calciatore FEDERICI CRISTIAN da 6 a 5 giornate;  La tassa reclamo va restituita.
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