COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGNA STELLUTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 3.11.2005 (Gara: VIGNA STELLUTI – FLAMINIA SETTE del 29.10.2005, Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGNA STELLUTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 3.11.2005 (Gara: VIGNA STELLUTI – FLAMINIA SETTE del 29.10.2005, Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione del Giudice di prime cure in quanto, a suo dire, la rissa che aveva indotto l’arbitro a sospendere la gara si era protratta per un brevissimo lasso di tempo ed era stata sedata con il fattivo intervento dei Dirigenti di entrambe le squadre e chiede conseguentemente la ripetizione dell’incontro;  osservato che gli assunti della reclamante sono in totale contrasto con le risultanze del referto da cui emerge che la rissa iniziata tra calciatori di riserva e dirigenti nella zona delle panchine aveva in breve coinvolto tutti i calciatori e si era protratta a lungo malgrado vari tentativi dell’arbitro di farla cessare;  ritenuto quindi il reclamo non accoglibile in quanto il referto di gara è fonte di prova privilegiata e non vi sono elementi per rivisitare anche parzialmente la decisione impugnata che è conforme e congrua rispetto ai fatti descritti; DELIBERA  di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.  La tassa reclamo va incamerata.
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