COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI TERRACINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DELLA CALCIATRICE BACCI STEFANIA E FINO AL 30.4.2006 A CARICO DELLA CALCIATRICE IABONI MARINA ADOTTATI DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27.10.2005 (Gara: COLONNA- CITTA’ DI TERRACINA del 23.10.2005 – Campionato Serie C femminile

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/11/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI TERRACINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DELLA CALCIATRICE BACCI STEFANIA E FINO AL 30.4.2006 A CARICO DELLA CALCIATRICE IABONI MARINA ADOTTATI DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 27.10.2005 (Gara: COLONNA- CITTA’ DI TERRACINA del 23.10.2005 – Campionato Serie C femminile) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; • rilevato che la calciatrice BACCI STEFANIA, così come meglio precisato dall’arbitro, ha si tentato di colpire l’arbitro con uno schiaffo al volto ma che grazie alla pronta schivata dall’arbitro quest’ultimo veniva attinto solo alla punta del naso; • considerato che, tra l’altro, la stessa calciatrice BACCI STEFANIA è di corporatura minuta rispetto a quella dell’arbitro e che pertanto avrebbe avuto delle oggettive difficoltà nel portare a termine la propria condotta; • tutto ciò premesso in merito a questo episodio appare quindi più adeguato qualificare la condotta della calciatrice BACCI come un tentativo; • rilevato che per quanto riguarda invece la calciatrice IABONI MARINA la sanzione risulta congrua ed adeguata alla condotta della calciatrice stessa; DELIBERA • di ridurre la squalifica a carico della calciatrice BACCI STEFANIA dal 30.6.2008 al 30.1.2007; • di confermare la squalifica a carico della calciatrice IABONI MARINA fino al 30.4.2006. • La tassa di reclamo va restituita.
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