COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRAFFIGNANO SIPICCIANO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PERNAZZA WALTER (TESS. BASSANO IN TEVERINA) PARTECIPANTE ALLA GARA BASSANO IN TEVERINA – GRAFFIGNANO SIPICCIANO DEL 29.10.2005 – CAMPIONATO III CATEGORIA VITERBO

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRAFFIGNANO SIPICCIANO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PERNAZZA WALTER (TESS. BASSANO IN TEVERINA) PARTECIPANTE ALLA GARA BASSANO IN TEVERINA – GRAFFIGNANO SIPICCIANO DEL 29.10.2005 – CAMPIONATO III CATEGORIA VITERBO La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  rilevato che la reclamante deduce che il calciatore PERNAZZA WALTER non sarebbe in regola con il tesseramento per il BASSANO IN TEVERINA in quanto tesserato per altra Società;  ritenuto che, secondo quanto accertato presso l’Ufficio Tesseramenti, il calciatore PERNAZZA risulta tesserato a titolo temporaneo dal 20.9.2005 con la S.S. BASSANO IN TEVERINA;  considerato che la posizione del calciatore è assolutamente regolare; DELIBERA  di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: BASSANO IN TEVERINA – GRAFFIGNANO 0 - 0  La tassa di reclamo va incamerata.
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