COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL QUARTIERE CAMPO DELL’ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16 DICEMBRE 2005 A CARICO DEL CALCIATORE GUALTIERI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 12 DEL 10.11.2005 (Gara: QUARTIERE CAMPO DELL’ORO – NAMEZ 03 DEL 5.11.2005 – CALCIO A5 SERIE C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL QUARTIERE CAMPO DELL’ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16 DICEMBRE 2005 A CARICO DEL CALCIATORE GUALTIERI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 12 DEL 10.11.2005
(Gara: QUARTIERE CAMPO DELL’ORO – NAMEZ 03 DEL 5.11.2005 – CALCIO A5 SERIE C2)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;udito, come da richiesta, il calciatore;
considerato che nel proprio reclamo la Società, pur riconoscendo che, in occasione dell’espulsione, il giocatore GUALTIERI ha manifestato “in maniera energica” il proprio disappunto nei confronti del direttore di gara, ha asserito che l’arbitro ha erroneamente interpretato come minaccioso l’atteggiamento tenuto;
visto che la versione resa dalla reclamante appare verosimile solo in parte;
considerato, comunque, che la decisione del Giudice Sportivo è da ritenersi parzialmente congrua in relazione allo svolgersi dei fatti
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore GUALTIERI al 9 dicembre 2005 .
La tassa di reclamo va restituita.
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