COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. SERMONETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 34 DEL 17.11.2005 (Gara: PRO CALCIO APRILIA – SERMONETA del 30.10.2005 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA POL. SERMONETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 34 DEL 17.11.2005 (Gara: PRO CALCIO APRILIA – SERMONETA del 30.10.2005 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che la Società SERMONETA ha iniziato la gara in dieci uomini pur avendo presentato una distinta di gara contenente quindici nominativi, in quanto il calciatore n. 3 ZANELLA ALBERTO nato nel 1985 era sprovvisto di documento di identità ed è stato ammesso sul terreno di gara al 18mo del primo tempo, dopo aver reperito un valido documento di identificazione; rilevato che il Giudice Sportivo, a seguito del reclamo del PRO CALCIO APRILIA, ha comminato alla Società SERMONETA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 non avendo schierato per tutto l’incontro (in particolare per i primi 18 minuti) almeno un calciatore nato dopo il 1°.1.1984; considerato che la reclamante, non negando il fatto storico, deduce che, di fatto, non si è avvantaggiata dal mancato utilizzo del “calciatore in età di lega” ma, scegliendo di iniziare in dieci, ha subito uno svantaggio, non profittando della possibilità di utilizzare un calciatore di riserva in “età di lega”; ritenuto che la Società ha in tal modo eluso la disposizione che impone l’obbligo di utilizzare due calciatori in “età di lega” pur potendo riparare alla dimenticanza con l’utilizzo di un calciatore di riserva o chiedendo il tempo d’attesa e quindi il Giudice di primo grado ha correttamente applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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