COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA FORTITUDO ROMA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE NOVELLI FLAVIO FINO AL 30.6.2006 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 10.11.2005 (Gara: NUOVA LEONINA PIETRALATA – FORTITUDO ROMA del 5.11.2005 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA FORTITUDO ROMA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE NOVELLI FLAVIO FINO AL 30.6.2006 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 10.11.2005 (Gara: NUOVA LEONINA PIETRALATA – FORTITUDO ROMA del 5.11.2005 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in supplemento di referto, l’arbitro; osservato che la reclamante deduce che il direttore di gara nel compilare il referto sarebbe incorso in un errore nell’indicare il calciatore NOVELLI FLAVIO come quello che gli avrebbe tirato contro del terriccio colpendolo all’altezza del ginocchio mentre di tale gesto doveva essere ritenuto responsabile il calciatore ANNUCCI STEFANO, ed all’uopo ha allegato una dichiarazione sottoscritta da entrambi i calciatori che confermano la circostanza; rilevato che il direttore di gara, sentito in sede di supplemento di referto, ha riferito di aver espulso contemporaneamente i due calciatori, uno per aver commesso un fallo da ultimo uomo e l’altro per avergli scagliato contro del terriccio colpendolo all’altezza del ginocchio, e di averne annotato l’espulsione sul taccuino, e di non poter effettivamente precisare se, nel riportare l’episodio nel referto possa involontariamente essere occorso in un errore; considerato che, alla luce delle dichiarazioni rese dai due calciatori e della precisazione dell’arbitro, la circostanza dello scambio di persona appare fondata e quindi deve procedersi ad annullare la sanzione comminata al calciatore NOVELLI FLAVIO, comminandola all’effettivo colpevole ANNUCCI STEFANO; osservato che la misura della sanzione può essere lievemente ridimensionata alla luce delle precisazioni e dell’effettiva portata degli addebiti; DELIBERA Di annullare la squalifica comminata al calciatore NOVELLI FLAVIO e di comminare al calciatore ANNUCCI STEFANO (Fortitudo Nepi) la squalifica fino al 30.4.2006. La tassa reclamo va restituita.
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