COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. FORMIA 1905 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2 DICEMBRE 2005 A CARICO DEL CALCIATORE GRAVINA MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 33 DELL’11.11.2005 (Gara: DIANA NEMI – FORMIA del 9.11.2005 – Coppa Italia Cat. Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA S.S. FORMIA 1905 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2 DICEMBRE 2005 A CARICO DEL CALCIATORE GRAVINA MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 33 DELL’11.11.2005
(Gara: DIANA NEMI – FORMIA del 9.11.2005 – Coppa Italia Cat. Promozione)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che la Società reclamante assume nel proprio scritto la totale involontarietà del gesto compiuto dal proprio calciatore, il quale avrebbe semplicemente “allungato una gamba protesa nel vuoto colpendo “senza intenzione lo stinco di un avversario;
considerato altresì che la società afferma anche l’involontarietà della successiva “manata” con cui il GRAVINA avrebbe colpito lo stesso avversario alla nuca in un momento successivo;
rilevato, tuttavia, che la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante appare poco verosimile;
visto, soprattutto, il valore di fonte di prova privilegiata che riveste il referto arbitrale – al quale va senza dubbio equiparato il rapporto redatto dall’assistente ;
visto, infine, che appare congrua la sanzione comminata al calciatore GRAVINA dal Giudice Sportivo;
DECIDE
di respingere il reclamo confermando la sanzione irrogata;
di incamerare la tassa reclamo.
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