COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ ROMA VIII, DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SIG. MIMMO ZINGARO E DEL CALCIATORE FRANCHITTI STEFANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI DELLA F.I.G.C. NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ ROMA VIII, DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SIG. MIMMO ZINGARO E DEL CALCIATORE FRANCHITTI STEFANO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMI 1 E 2 C.G.S. Con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale 3/d, notificato il 19-9-2005 con nota prot. 6395.18/117, la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio la società Roma VIII, il Presidente della stessa Rag. Mimmo Zingaro ed il calciatore Franchitti Stefano per violazione dell’articolo 8 comma 1 e 2 del CGS per aver concorso tra loro a confezionare la richiesta di emissione di nuovo tesseramento n. 084646 inoltrata il 30-4-2002 contenente la firma del genitore Franchitti Vincenzo risultata apocrifa. La Commissione Disciplinare inviava la contestazione d’addebito ai deferiti con nota del 13-10-2005 fissando il termine per la presentazione di eventuali deduzioni a difesa e per la richiesta di essere sentiti per il 14-11-2005 e per la discussione la riunione del 17 novembre 2005. Il calciatore deferito non faceva pervenire controdeduzioni né si presentava personalmente, mentre la società richiedeva di essere sentita con istanza ritualmente inoltrata e si presentava lo stesso presidente deferito Mimmo Zingaro il quale rilasciava dichiarazioni a difesa. La società ed il dirigente deferito eccepivano preliminarmente che tutti gli atti del procedimento innanzi alla Commissione Tesseramenti erano stati inoltrati irregolarmente all’indirizzo dell’impianto sportivo in Via di TorBellamonaca, 497 e non alla sede legale della società in Via Prenestina 1205 Colle Prenestino e quindi non avevano potuto tempestivamente controdedurre nel procedimento innanzi alla Commissione Tesseramenti. Nel merito eccepivano che il calciatore, seguito costantemente dai genitori, aveva giocato per quattro stagioni con la società dopo il tesseramento denunciato irregolare, senza che venissero mosse contestazioni sulla regolarità del tesseramento consolidando per consenso l’eventuale irregolarità commessa di cui la società si dichiarava non solo inconsapevole ma totalmente estranea. Infatti dichiarava che la firma del Sig. Franchitti Vincenzo era stata apposta da una persona dichiaratasi come padre del calciatore presso la segreteria della società. Chiedeva pertanto il proscioglimento da ogni addebito. Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che deve disporsi lo stralcio delle posizioni della società deferita e del suo presidente per quanto attiene la contestazione preliminare sulla regolarità delle notifiche. La contestazione relativa alla procedura seguita innanzi alla Commissione Tesseramenti, con particolare riferimento alla irregolarità delle notifiche presso il campo sportivo e non presso la sede sociale della società, comunicata come indirizzo per la corrispondenza, non può trovare ingresso in questa sede in quanto a tal fine la società avrebbe potuto reclamare, anche tardivamente, innanzi alla Commissione d’Appello Federale, non appena venuta comunque a conoscenza dell’esistenza del procedimento con la nota della Commissione Disciplinare del 13 ottobre 2005 regolarmente inoltrata all’indirizzo comunicato per la corrispondenza; né è nel potere della Commissione Disciplinare disapplicare le decisioni assunte da altro organo, all’uopo deputato dal regolamento, sulla regolarità del tesseramento del calciatore in questione. Osserva però la Commissione che l’atto di deferimento della Commissione Disciplinare protocollo 6397.18/117 CC/as del 3-10-2005, a cui la nota della Commisione Disciplinare del 13-10-2005, faceva espresso riferimento, è stato anch’esso inoltrato all’indirizzo errato di Via Torbellamonaca, 497 e, non avendo la società rinunciato alla contestazione, si deve intendere come irregolarmente notificato, non avendo peraltro la Commissione Tesseramenti trasmesso le ricevute di ritorno delle raccomandate con cui è stata trasmessa la nota richiamata sia alla società che al Presidente. Poiché l’atto di deferimento è essenziale per consentire ai deferiti di predisporre adeguata difesa, l’irregolare inoltro dello stesso rende tutta la procedura non valida ab initio rendendo necessaria la rinnovazione degli atti. Per quanto attiene la posizione del calciatore Franchitti Stefano, divenuto medio tempore maggiorenne, a cui invece l’atto di deferimento è stato regolarmente inoltrato ritiene la Commissione che la responsabilità dello stesso sia pacifica ed emerga dagli atti. Infatti il calciatore sottoscrisse il modulo nel lontano aprile 2002, apparentemente unitamente ai suoi genitori essendo non ancora quindicenne, e la denuncia di apocrifo del padre è del luglio 2005 ad oltre tre anni di distanza. E’ evidente che sia il calciatore che i suoi genitori erano ben consapevoli che lo stesso avesse sottoscritto un tesseramento pluriennale in quanto per ben tre stagioni sportive non gli è stato richiesto il rinnovo del vincolo con la società per la quale ha continuato a giocare. Solo nel momento in cui, evidentemente, il calciatore ha deciso di cambiare società, per evitare di sottostare alle decisioni della titolare del tesseramento, ha fatto intraprendere dal padre, evidentemente ben consapevole che la firma apposta sul modulo non era la propria, l’azione di annullamento. Particolarmente grave appare poi la circostanza che la denuncia sia avvenuta nel mese di giugno, in periodo non idoneo al trasferimento dei calciatori, e quindi non vi è nemmeno la giustificazione di un rifiuto al trasferimento ad altra società che in quel momento non poteva ancora essere opposto dalla titolare del vincolo. Il comportamento del calciatore è connotato quindi da evidente slealtà sportiva in quanto, fin dall’inizio ha predisposto l’irregolarità del tesseramento, che evidentemente non poteva ignorare, per poi innestare l’azione di annullamento “ad orologeria” nel momento in cui ha ritenuto di cambiare società e non ha nemmeno atteso le decisioni della titolare del vincolo di fronte ad una sua richiesta di svincolo o di trasferimento. Tale comportamento va adeguatamente censurato con la sanzione della squalifica nella misura indicata nel dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di stralciare le posizioni della società Roma VIII e del Presidente della stessa Mimmo Zingaro disponendo la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. per il rinnovo dell’atto di deferimento al corretto indirizzo della società e del tesserato domiciliato presso la stessa. Di comminare al calciatore FRANCHITTI Stefano la squalifica di mesi sei. Manda la segreteria per gli adempimenti di conseguenza. Si comunichi.
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