COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL U.S.D. ISOLA SACRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2008 A CARICO DEL CALCIATORE BATTISTA FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 27/10/05 (Gara: Universo 3 2001 / Isola Sacra del 23/10/05 – Camp. III° CAT. RM)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL U.S.D. ISOLA SACRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2008 A CARICO DEL CALCIATORE BATTISTA FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 27/10/05 (Gara: Universo 3 2001 / Isola Sacra del 23/10/05 - Camp. III° CAT. RM) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva. La reclamante contesta nella maniera più assoluta che il calciatore Battista abbia colpito l’Arbitro sul volto con una spallata, e fa presente che, se il calciatore avesse avuto la effettiva intenzione di colpire l’Arbitro al viso, avrebbe usato gli arti superiori e non certamente la spalla, dovendosi infatti considerare tale gesto del tutto “ innaturale ”. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che, dopo la seconda ammonizione, che ne aveva determinato l’espulsione, il calciatore Battista dopo aver esternato grande meraviglia ( “ Arbitro ma cosa hai fatto ? Non puoi fare così ! ” ), si era avvicinato, dandogli “ volontariamente ” una spallata. L’Arbitro ha tuttavia precisato che “ data la differenza di altezza” , ( il calciatore era più alto di circa 20 cm. ) la spallata lo aveva colpito sul viso, procurandogli dolore ed un lieve gonfiore del labbro. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, deve quindi ritenersi, che la spallata del calciatore non fosse diretta al viso dell’Arbitro, bensì presumibilmente al petto, ovvero alla sua spalla, quale gesto di contestazione per un provvedimento disciplinare ritenuto ingiusto. Se dunque l’impatto tra la spalla del calciatore ed il viso dell’Arbitro è stato determinato dalla notevole differenza di altezza esistente fra i due, si può quindi ragionevolmente ipotizzare che il gesto compiuto dal Battista sia andato al di là delle sue effettive intenzioni; e ciò, anche in considerazione del fatto che detto gesto non è stato accompagnato da alcuna espressione offensiva o minacciosa nei confronti dell’Arbitro. Fermo restando che il comportamento del calciatore deve considerarsi, in ogni caso, grave ed intollerabile, anche per le conseguenze fisiche subite dall’Arbitro, questa Commissione, per le considerazioni di cui sopra, ritiene tuttavia di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, rapportandola alle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BATTISTA FRANCESCO dal 31/9/2008 al 30/6/2007. La tassa di reclamo va restituita.
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