COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ A.S. VILLA ADRIANA SPORTING AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2009 A CARICO DEL CALCIATORE PORCARI DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 20/10/05 (Gara: Villa Adriana Sporting / Nuova Lunghezza del 16/10/05 – Camp. I° CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ A.S. VILLA ADRIANA SPORTING AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2009 A CARICO DEL CALCIATORE PORCARI DIEGO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 20/10/05 (Gara: Villa Adriana Sporting / Nuova Lunghezza del 16/10/05 - Camp. I° CAT.) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; • sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva; La reclamante contesta che il calciatore Porcari, dopo l’espulsione, abbia sputato contro l’Arbitro colpendolo al viso, e che successivamente abbia tentato di aggredirlo. Ipotizza invece che, avendo il calciatore protestato vivacemente, con il viso vicinissimo a quello dell’Arbitro, qualche schizzo di saliva, causato dal “ tono di voce ” molto veemente, abbia potuto colpire l’Arbitro, ma in maniera del tutto involontaria. Ascoltato in sede di supplemento l’Arbitro ha precisato che, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il Porcari si era avvicinato con atteggiamento minaccioso e, giunto ad una distanza di circa un metro, dopo averlo insultato pesantemente, con gesto “ plateale ” gli aveva sputato contro, colpendolo “ con abbondante saliva ” sotto l’occhio sinistro ed in parte anche sulla divisa all’altezza del distintivo A.I.A.. Il Direttore di gara ha inoltre riferito che, subito dopo aver sputato, il calciatore si era tolto la maglia, sicché, prevedendo ulteriori reazioni inconsulte da parte di quest’ultimo, egli era arretrato di qualche passo, mentre il Porcari trattenuto dai compagni veniva allontanato. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, va quindi confermata la sussistenza e l’intenzionalità dello sputo, che ha colpito il Direttore di gara in pieno viso, nonché sulla divisa. Non v’è dubbio quindi che tale gesto, segno di massimo disprezzo nei confronti della persona, meriti severa e adeguata sanzione, sulla base dei criteri già applicati in casi analoghi e per i quali è stata comminata la squalifica di tre anni. Non risultando invece comprovato un effettivo tentativo di aggressione da parte del calciatore, essendosi l’Arbitro prontamente allontanato dal punto ove si trovava il Porcari, questa Commissione ritiene di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, per quanto concerne il comportamento del calciatore successivo allo sputo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PORCARI DIEGO dal 30/6/2009 al 20/10/2008. La tassa di reclamo va restituita.
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